Nel sito della SCF http://www.scfitalia.it/ troviamo questa normativa:
Normativa
Il diritto discografico è tutelato dalla legge sul diritto d’autore (LDA 633/41 – artt. 72, 73 e 73 bis)che riconosce ad artisti interpreti ed esecutori e ai produttori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettori MP3, etc.).
La legge conferisce, inoltre, alle case discografiche il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione di tali registrazioni.
Ciò significa che solo il produttore discografico può dare autorizzazione a diffondere o duplicare le registrazioni di sua titolarità.
Ho cercato gli articoli ai quali si fa riferimento trovandoli qui, di seguito eccoli riportati:
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Ora la mia domanda legittima è la seguente: Questi enti incassano già quanto gli è dovuto dalle rispettive emittenti radiofoniche e televisive, parliamo di fior di quattrini che evidentemente non gli bastano, ne vogliono ancora. Invece di fare mille leggi per coprire le vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio perché non fanno qualcosa per evitare questa estorsione di massa a cielo aperto?
Perché non sono le case produttrici a pagare i pubblici esercizi dato che gli fanno pubblicità gratis?
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